1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la presente legge, recante norme finalizzate al riequilibrio del sistema elettrico nazionale, favorisce e incentiva la produzione e la fornitura di energia elettrica agevolando l'inserimento degli impianti e delle relative infrastrutture nel territorio e privilegiando l'uso razionale delle fonti sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e della loro attitudine tecnica a garantire la copertura dei fabbisogni.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri approva il Piano nazionale per l'elettricità (PNE), recante obiettivi di breve termine a cinque anni, di medio termine a dieci anni e di lungo termine a venti anni. Il PNE è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La redazione del PNE compete al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il PNE è parte integrante e vincolante del Piano energetico nazionale.
2. Il PNE è redatto sulla base delle previsioni di sviluppo dell'economia e dei corrispondenti fabbisogni elettrici, ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento degli stessi fabbisogni, a ridurre il costo medio dell'energia elettrica, a garantire la certezza e la diversificazione delle forniture e a limitare gli oneri ambientali. A tale fine il PNE prevede il ricorso razionale
a) il soddisfacimento su larga scala dei fabbisogni elettrici;
b) la riduzione dei costi di produzione elettrica;
c) la riduzione dei costi esterni associati all'impatto ambientale del sistema elettrico;
d) contributi significativi alla soluzione dei problemi connessi con la gestione dei rifiuti.
9. È vietata sull'intero territorio nazionale ogni incentivazione delle fonti di produzione elettrica non specificamente prevista dal PNE.
1. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema elettrico, sono opere di interesse nazionale:
a) gli impianti di produzione elettrica di potenza superiore a 50 MW e le infrastrutture connesse;
b) gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti con produzione di energia elettrica o con produzione combinata di elettricità e di calore di potenza complessiva superiore a 1 MW e le infrastrutture connesse;
c) gli elettrodotti aventi capacità di trasporto superiore a 50 MW;
d) le stazioni di trasformazione e di conversione dell'energia elettrica aventi capacità di trasformazione superiore a 50 MW;
e) gli impianti di rigassificazione.
1. È istituita l'Autorità di controllo nucleare (ACN), autorità indipendente con compiti di controllo, supervisione e sorveglianza ispettiva sul territorio nazionale di tutte le attività nucleari o comunque coinvolgenti l'uso di sorgenti radioattive o dalle quali hanno origine materiali radioattivi. All'ACN si applicano le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
2. Le funzioni attribuite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono trasferite all'ACN. Conseguentemente, le funzioni svolte in ambito nucleare, il personale e le dotazioni finanziarie e strumentali del Dipartimento rischio tecnologico e nucleare dell'APAT nonché la Commissione tecnica per
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ACN, dell'APAT e della SOGIN Spa, e recependo le raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) dell'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) e dall'Agenzia dell'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), emana, con proprio decreto, le linee guida per la localizzazione degli impianti elettronucleari sul territorio nazionale.
2. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, e in attuazione delle linee guida ivi contenute, l'ACN trasmette al Ministro dello sviluppo economico, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la mappa delle aree nazionali suscettibili di accogliere impianti elettronucleari.
3. La localizzazione degli impianti elettronucleari previsti dal PNE è stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sulla base
1. L'autorizzazione alla costruzione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto interessato, presentata ai sensi del comma 2 e sulla base di un'apposita conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 7.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è tenuto a presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, all'ACN, alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio. All'istanza è allegata la seguente documentazione:
a) progetti particolareggiati di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa prevista e del tempo necessario alla sua realizzazione;
b) rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di eventuali incidenti;
c) studio di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto;
d) progetto preliminare per la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'impianto;
e) documentazione comprovante il possesso di adeguate capacità tecniche ed economiche; in caso di consorzio o di associazione fra più soggetti, tali requisiti sussistono se posseduti anche da uno solo dei soggetti consorziati.
3. Sulla documentazione di cui al comma 2 l'ACN effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto, sull'ubicazione e sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione dell'impianto. Entro e non oltre due giorni dal ricevimento della citata documentazione, la relazione tecnica è trasmessa dall'ACN ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio.
4. Entro e non oltre due mesi dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'ACN, i Ministeri e la regione interessati di cui al comma 3 trasmettono alla stessa ACN le proprie eventuali osservazioni.
5. L'ACN, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 4, trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro un mese dalla data di ricevimento delle osservazioni stesse, il parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni di sicurezza per l'esecuzione del progetto. Copia della relazione è inviata alle altre amministrazioni di cui al comma 2.
6. Entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il decreto di compatibilità ambientale dell'impianto ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Entro il mese successivo allo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 7, il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, che recepisce le prescrizioni formulate dall'ACN ai sensi del comma 5.
9. La costruzione dell'impianto elettronucleare e delle infrastrutture connesse
1. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro un mese dal rilascio del nulla osta dell'ACN in esito ai collaudi e agli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 230.
2. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse avviene sulla base dell'apposito regolamento di esercizio previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, approvato dall'ACN, che provvede anche al controllo dell'attività.
1. I rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio degli impianti di cui all'articolo 3 sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico indica, con proprio decreto, il sito per la realizzazione di un deposito nazionale per la sistemazione
1. A decorrere dalla data di autorizzazione alla costruzione degli impianti di produzione elettrica di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:
a) gli utenti elettrici residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di una riduzione del 25 per cento della tariffa elettrica;
b) i contribuenti residenti nei comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
c) i comuni ospitanti gli impianti di produzione elettrica godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato in 0,05 centesimi di euro per kWh prodotto nell'impianto stesso, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.
2. A decorrere dalla data in cui è autorizzata la costruzione del deposito nazionale di cui all'articolo 9 si applicano le seguenti misure di compensazione territoriale:
a) i contribuenti residenti nel comune ospitante il deposito nazionale e nei comuni confinanti godono della riduzione del 50 per cento dell'ICI e dell'esenzione dalla TARSU;
b) il comune ospitante il deposito nazionale e i comuni confinanti godono di un versamento annuale da parte dell'esercente dell'impianto quantificato, rispettivamente, in 2 milioni di euro all'anno e in 1 milione di euro all'anno, con il vincolo di destinare tale somma a progetti di qualificazione e di sviluppo del territorio.
3. A decorrere dalla data di entrata in esercizio del deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, al comune ospitante e ai comuni confinanti, nonché alla provincia e alla regione competenti per territorio, si applicano le compensazioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
4. La diminuzione del gettito comunale derivante dall'applicazione delle misure di compensazione di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), è compensata
1. Qualora l'intesa di cui all'articolo 2, comma 5, non sia raggiunta, il Ministro dello sviluppo economico procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano le quote di produzione elettrica e di capacità produttiva di loro competenza in attuazione delle indicazioni del PNE.
2. Qualora il negoziato di cui al comma 1 non giunga a conclusione entro un mese, l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di produzione elettrica delle capacità produttive previste dal PNE è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico approva il progetto di una campagna nazionale di sensibilizzazione e d'informazione sulle necessità di riequilibrio del sistema elettrico nazionale, sulle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali delle diverse tecnologie di produzione elettrica e delle
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ACN provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, che, per le finalità della medesima legge, sono integrate, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 4 milioni di euro in favore dell'ACN. Gli altri enti e amministrazioni pubblici provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
2. Per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, diversi da quelli di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.